(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e risorse 1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati nei territori della Regione Basilicata colpiti dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998, individuati o da individuare con ordinanze del Ministero per l'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, nonche' nei comuni delle province di Matera e Potenza colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991, da individuare secondo quanto previsto dal successivo art. 10, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999 n. 226, richiamato negli articoli successivi legge n. 226/1999, e a quelle emanate con l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3028 del 18 dicembre 1999. 2. Si applicano altresi' le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, per l'espresso rinvio di cui all'art. 2 della legge n. 226/1999, in quanto compatibili. 3. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito del programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 226/1999. 4. Obiettivi prioritari del programma finanziario di cui al comma precedente sono: il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultino totalmente o parzialmente inagibili; la ripresa delle attivita' produttive; il recupero delle funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale; il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dall'ordinanza ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847 e successive e per i quali non sono stati concessi altri contributi. il potenziamento delle strutture della Regione e dei comuni di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1999, n. 226, secondo le modalita' previste dal comma 14, art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6.