(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30
                         del 19 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e risorse
    1. Le   disposizioni   della   presente  legge  sono  volte  alla
disciplina   della  programmazione  ed  attuazione  degli  interventi
necessari  per  la  ricostruzione  e  il  ripristino  degli  immobili
distrutti  o  danneggiati  nei  territori  della  Regione  Basilicata
colpiti dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998, individuati
o  da individuare con ordinanze del Ministero per l'interno, delegato
per  il  coordinamento  della  protezione  civile, nonche' nei comuni
delle  province  di Matera e Potenza colpiti dagli eventi sismici del
maggio 1990 e maggio 1991, da individuare secondo quanto previsto dal
successivo  art. 10,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di cui al
decreto-legge  13 maggio  1999 n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  13 luglio  1999  n.  226,  richiamato  negli  articoli
successivi  legge n. 226/1999, e a quelle emanate con l'ordinanza del
Ministero dell'interno n. 3028 del 18 dicembre 1999.
    2. Si  applicano  altresi'  le norme del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n.  61,  per  l'espresso  rinvio  di  cui  all'art. 2  della legge n.
226/1999, in quanto compatibili.
    3. Tutti  gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge  sono
definiti  nell'ambito  del  programma  finanziario, predisposto sulla
base  delle  risorse disponibili, approvato dalla giunta regionale ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 226/1999.
    4. Obiettivi prioritari del programma finanziario di cui al comma
precedente sono:
      il  rientro  dei  nuclei familiari nelle abitazioni principali,
che risultino totalmente o parzialmente inagibili;
      la ripresa delle attivita' produttive;
      il    recupero    delle   funzionalita'   delle   strutture   e
infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale;
      il  completamento  del  piano  degli  interventi  sui  dissesti
idrogeologici   gia'   avviati,   ivi   compresi  gli  interventi  di
ricostruzione  e  riparazione  degli immobili oggetto di sgombero per
inagibilita'   conseguente   a  dissesti  idrogeologici  verificatisi
anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati
dall'ordinanza  ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847 e successive e
per i quali non sono stati concessi altri contributi.
      il  potenziamento delle strutture della Regione e dei comuni di
cui  all'art. 1  della  legge  13 luglio  1999,  n.  226,  secondo le
modalita' previste dal comma 14, art. 14 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6.